Certificato di abilitazione al mestiere di pirotecnico

Revoca del patentino

Data di pubblicazione: 12/10/2022


 

REVOCA DEL PATENTINO O CERTIFICATO

DI ABILITAZIONE AL MESTIERE DI PIROTECNICO

 

Negli ultimi anni sta accadendo che sempre più spesso le Prefetture emettono provvedimenti di revoca del “patentino” per pirotecnico.

La legislazione italiana contempla due tipi di “patentino” ovverosia:

Ø  Per fochino cioè per colui che effettua il brillamento di mine con innesto elettrico e a fuoco (gestione fuochi d’artificio, brillamento mine, disgelamento delle dinamiti, eliminazione di cariche inesplose, ecc.).

 

In generale, per lo svolgimento dell’attività di fochino sono richiesti:

specifici prerequisiti professionali e di idoneità;

apposita licenza.

 

Specifiche autorizzazioni possono essere richieste per lo svolgimento di particolari attività collegate. La licenza è rilasciata dal Suap, ha una durata annuale e, per essere mantenuta deve essere rinnovata, presentando la domanda di rinnovo prima della data di scadenza.

Ø  Per il pirotecnico cioè colui che fabbrica fuochi artificiali o che effettua lo sparo di fuochi artificiali o in genere esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. 

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In questa sede ci soffermiamo sul “patentino” per pirotecnico, Il "patentino" abilita al mestiere di pirotecnico. È richiesto per gestire una fabbrica o un deposito di artifici pirotecnici e per l'allestimento di uno spettacolo pirotecnico.

L’abilitazione al mestiere di pirotecnico è rilasciata dall’autorità locale di pubblica sicurezza ed è a tempo indeterminato.

Il certificato di idoneità, rilasciato a seguito di apposito esame teorico-pratico davanti alla Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, con lo scopo di far acquisire le conoscenze e le competenze per poter conseguire la licenza per l’accensione di fuochi d’artificio e l’attestato di addetto al servizio antincendio in attività a rischio di incendio elevato.

Per meglio chiarire la specificità della figura professionale, si precisa che per poter fabbricare e/o accendere fuochi artificiali occorre, innanzitutto, essere in possesso dell'abilitazione tecnica di cui agli artt. 48 del T.U.L.P.S. e 101 dell'annesso Regolamento.

Per ottenere tale certificato di idoneità si deve sostenere e superare un apposito esame innanzi alla Commissione Tecnica Provinciale, prevista dall'art. 49 del T.U.L.P.S., che ha sede presso ogni Prefettura.

Tutti coloro i quali siano in possesso della citata abilitazione potranno poi richiedere la necessaria licenza per la fabbricazione dei fuochi artificiali (prevista dall'art. 47 del T.U.L.P.S.) o per la loro accensione (prevista dall'art. 57 del T.U.L.P.S.).

Tale abilitazione punta soprattutto sui seguenti ambiti di apprendimento:

• conoscenze e competenze relative agli adempimenti normativi sull’utilizzo di materiale esplosivo;

• capacità di prestare il primo soccorso in caso di incidenti e traumi a sé stessi e/o a terzi;

• lavorare in sicurezza in un ambito in cui vengono utilizzati materiali potenzialmente pericolosi.

L’attestato di capacità tecnica al mestiere di pirotecnico non prevede rinnovo così come affermato dalla Circolare Ministero dell’Interno C.M.I. n.559/C.9423.XVH19(18) del 27/09/1997, si precisa che il solo attestato non abilita da solo a nessun tipo di uso come anche non concede la possibilità di acquistare materiale pirotecnico se non in possesso di nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore. 

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Infatti, il Certificato di Abilitazione o Patentino è propedeutico all’ottenimento delle licenze di polizia a colui che intende fabbricare esplosivi, lavorare merci esplosive, trasportare merci esplosive, vendere merci esplosive, importare merci esplosive, depositare o custodire merci esplosive.

È pacifico ritenere che tutte le revoche del patentino per pirotecnico siano provvedimenti illeciti, o quantomeno non suffragate da norme di legge poiché vi è la tendenza a confondere la predetta “abilitazione al mestiere di pirotecnico” con “licenza di Polizia”, queste ultime sì che soggiacciono a normativa di legge infatti:

Le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate:

- a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta).

Le autorizzazioni devono essere revocate:

- quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. 

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Pertanto le Prefetture, spesso imbeccate dalle Questure, perseguono l’obiettivo come dogma (illecito) trattando la questione “Patentino” alla stregua di “Licenza di polizia” anche se tale non è; Il patentino è una abilitazione professionale conseguita e certificata a seguito di esame teorico-pratico da tenersi dinanzi alla Commissione Prefettizia quindi, si ribadisce che, il patentino non possa configurarsi quale autorizzazione a fare cose ma, attesta la capacità a svolgere una mansione, quindi l’unica norma applicabile che sanziona l’eventuale abuso del patentino per pirotecnico è l’adozione del divieto motivato ex art. 39 del TULPS che, dispone:

Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne…

Di fatto, l’applicazione di tale sanzione vieta il destinatario all’uso e al maneggio delle armi e degli esplosivi.

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