REVOCA PATENTINO DI ABILITAZIONE PIROTECNICI

La prefettura che emette provvedimento di revoca del patentino al pirotecnico è illecito

Data di pubblicazione: 30/11/2022

 REVOCA PATENTINO DI ABILITAZIONE PIROTECNICI

 

Ritorno sull’argomento oggi più che mai stringente, poiché numerose sono le proteste degli addetti al settore pirotecnico che, si vedono revocare dalle varie Prefetture il patentino di abilitazione all’arte del pirotecnico.

Ribadisco che il patentino ovvero il certificato di abilitazione al mestiere di pirotecnico NON può essere revocato dalle Prefetture che nella fattispecie compiono un abuso di potere (che ben conoscono l’orientamento giurisprudenziale e ministeriale) quindi all’occorrenza e, se opportunamente contestati vede di sicuro la Prefettura soccombere alla restituzione e al pagamento delle spese processuali.

Infatti tale certificato di idoneità concretizza non una “autorizzazione” in senso stretto, quanto piuttosto una “abilitazione” propedeutica e strumentale al conseguimento di autorizzazioni di polizia permanenti (art.46 e 47 TULPS) od occasionali e temporanee (art.57 TULPS).

Pertanto, non apparendo applicabile a tali certificati l’art. 13 TULPS, dacchè sono da ritenersi permanenti, e non sono subordinati a una valutazione del titolare di affidabilità e buona condotta, cui peraltro l’art. 101 r.d. 6 maggio 1940, n. 635, recante Regolamento di attuazione del TULPS, non fa alcun riferimento.

Per quanto anzidetto, appare del tutto illegittimo il provvedimento di revoca o sospensione, del certificato di abilitazione al mestiere di pirotecnico, operata dalle Prefetture, come agevolmente si evince dalle numerose sentenze di molteplici TAR.

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